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Aggiornamenti Assegno Unico e Universale relative ai nuclei vedovili e al calendario dei pagamenti.

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Di seguito due comunicazioni del’Inps relative all’Assegno Unico e Universale con oggetto i nuclei vedovili e il calendario dei pagamenti.


Roma, 20-06-2024

Messaggio n. 2303

OGGETTO: Domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili

Premessa

Con il presente messaggio si comunica il rilascio, nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Si ricorda che, per effetto della suddetta novella normativa, dal 1° giugno 2023: “La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno” (cfr. la circolare n. 76 del 10 agosto 2023).

1. Gestione e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di domande presentate come nuclei vedovili

In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto (sussistendo le condizioni illustrate nella citata circolare n. 76/2023) alla maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021.

Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, e selezionando la voce “Modifica” e successivamente “Scheda”.

In entrambi i suddetti casi la procedura verifica la presenza della data del decesso e, laddove non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, sottopone al richiedente la seguente autodichiarazione:

“Al fine di ricevere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori ai sensi dell’art. 4 co. 8 del D.lgs. 230/2021, dichiaro di svolgere attività lavorativa e che anche l’altro genitore – di cui indico il codice fiscale – svolgeva attività lavorativa al momento del decesso. Si ricorda che la maggiorazione viene concessa per i figli minorenni e per valori di ISEE inferiori al limite previsto dalla legge (per il 2024 pari a € 45.574,96)”.

Il riconoscimento della maggiorazione è subordinato alla verifica della sussistenza del requisito della responsabilità genitoriale relativamente al codice fiscale inserito. In caso di riscontro negativo, il richiedente riceve una e-mail con l’informazione della mancata concessione della maggiorazione. In ogni caso, l’assegno base e le altre eventuali maggiorazioni, ove ricorrano tutte le condizioni normativamente previste, vengono comunque, garantite. Si precisa che, in caso di riscontro negativo, l’operatore di Sede ha comunque la possibilità di forzare positivamente il controllo accedendo al tab “Istruttoria” e selezionando la voce “Forza Esito”, presente in corrispondenza del controllo di genitorialità situato nella tabella “Controlli per la Maggiorazione”.

Infine, nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Ricorrendone le condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell’ambito del limite di godimento dell’assegno unico e universale.

2. Subentro in caso di decesso del genitore richiedente con ripartizione al 100 per cento per provvedimento giudiziario

Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100 per cento – in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero nei suoi confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario – è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda.

A tale proposito il sistema invia una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (in caso sia già titolare di domanda di assegno unico per figli avuti con diverso partner) che viene posta nello stato di “Evidenza al cittadino”.

La procedura sottopone, quindi, al genitore la seguente autodichiarazione:

“Ai fini del diritto all’assegno unico e universale, dichiaro di non trovarmi in nessuna delle seguenti condizioni rispetto ai figli: essere stato escluso dalla responsabilità genitoriale; essere stato destinatario, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la mia estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”.

Una volta confermati i presupposti per il diritto alla prestazione, la domanda transita in stato “Accolta” e vengono disposti i relativi pagamenti spettanti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

 


 

Roma, 20-06-2024

Messaggio n. 2302

OGGETTO: Assegno unico e universale per i figli a carico. Calendario dei pagamenti per il periodo luglio 2024 – dicembre 2024

Al fine di assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), in considerazione altresì dell’elevata numerosità della platea dei beneficiari, mensilmente pari a quasi 6 milioni, con il presente messaggio si fornisce il calendario delle valute di accredito di tale misura per il secondo semestre dell’anno 2024.

Pertanto, relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, si comunicano le seguenti valute di accredito dell’AUU valevoli per il periodo luglio 2024 – dicembre 2024:

17, 18, 19 luglio 2024;
16, 19, 20 agosto 2024;
17, 18, 19 settembre 2024;
16, 17, 18 ottobre 2024;
18, 19, 20 novembre 2024;
17, 18, 19 dicembre 2024.

Come di consueto, invece, il pagamento della prima rata della prestazione avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di AUU. Nella stessa data è altresì accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’AUU sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

Si ricorda che il dettaglio sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte dell’Istituto

sull’importo dell’AUU spettante è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, consultabile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 e CNS) o tramite gli Istituti di Patronato.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga